Tasse e permessi
sui Velocipedi
In questa pagina vogliamo raccontare 50 anni circa di storia dal 1897 al 1945
e mostrare il materiale che siamo riusciti a recuperare
TASSA E NORME DI CIRCOLAZIONE
LEGGE
a) Legge 22 luglio 1897 N. 318
b) D. R. regolamento 16 dicembre 1898 N. 540.
Legge 22 luglio 1897, n. 318.
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.
Il senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue :
LEGGE
Legge 22 luglio 1897, n. 318 .
Art. 1. E' imposta a partire dal 1°gennaio 1898 , una tassa annuale sui velocipedi. La tassa è dovuta dai possessori, a qualunque titolo, di velocipedi una o più ruote, di macchine e di apparecchi assimilabili ai velocipedi, comunque siano messi in movimento quando si facciano circolare sulle aree pubbliche.
La tassa è:
di L. 10 per i velocipedi da una persona;
di L. 15 per quelli da più persone
di L. 20 per le macchine o apparecchi assimilabili ai velocipedi messi in moto con motore meccanico.
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Volume Tassa e Norme sui velocipedi 1897
Il salario medio giornaliero L. 1
Prezzo medio velocipede L. 270 per i modelli più popolari L. 400 per i marchi più prestigiosi L. 800
1898 sono almeno 185.000 i velocipedi circolanti in Italia.
A Milano vennero pagate 9359 tasse sui velocipedi su una popolazione di circa 500.000 persone: circolavano circa 19 velocipedi ogni 100 abitanti.
LEGGE
Legge 22 luglio 1897, n. 318 .
Art. 2. Coloro che alla pubblicazione della presente legge possederanno velocipedi ed apparecchi assimilabili ai velocipedi, dovranno denunziarli entro un mese al sindaco del Comune di, nel quale hanno la loro abituale residenza.
Entro il mese successivo il sindaco compilerà un ruolo alfabetico dei possessori di velocipedi, colla indicazione del loro nome e cognome, delle paternità ed abitazione, non che del numero dei velocipedi rispettivamente denunziato.
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Certificato di denuncia di velocipedi 1897
LEGGE
Legge 22 luglio 1897, n. 318 .
Art. 8. Metà del provento netto della tassa sarà impuntato alle entrate dello Stato (tassa sulle concessioni governative), e l'altra metà sarà ripartita fra i Comuni in proporzione del numero dei velocipedi iscritti presso ciascun di essi ed effettivamente sottoposti alla tassa. Il pagamento a favore dei Comuni sarà fatto in fine di ciascun esercizio finanziario coi fondi stanziati nello stato di previsione del Ministero delle Finanze nel capitolo relativo alle restituzioni e rimborsi dell'Amministrazione demaniale.
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Certificato per il CENSIMENTO BICICLETTE
LEGGE
Legge 22 luglio 1897, n. 318 .
Art. 11. L'uso in aree pubbliche di un velocipede sfornito del contrassegno prescritto come prova del pagamento della tassa dell'anno in corso o pel quale non fosse prodotto il certificato di denunzia di che all'art. 5, sarà punito con una multa eguale al doppio della tassa.
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Cartolina gita Ciclistica in Sardegna
Touring Club Ciclistico Italiano
REGOLAMENTO SUI VELOCIPEDIÂ CAPO I.
Esenti dal pagamento
Art. 1. La circolazione dei velocipedi, delle macchine o degli apparecchi assimilabili ai velocipedi è completamente libera in tutto il territorio del Regno, quanto siano osservate le disposizioni del presente Regolamento.
Le disposizioni del capo primo di questo Regolamento sono applicabili anche ai velocipedi che l'art. 7 della legge 22 luglio 1897, n. 318, dichiara esenti dal pagamento della tassa.
a) montati da militari e dalle Amministrazioni pubbliche
b) usati come mezzi indispensabili di locomozione per infermi
c) provenienti dall'estero, in quanto appartenenti a stranieri
d) esenti nelle fabbriche
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Fotografia militare con il suo velocipede
REGOLAMENTO SUI VELOCIPEDIÂ CAPO I.
Freno, apparecchio avvisatore e fanale
Art. 2. Ogni velocipede deve essere munito di un freno ad azione pronta e efficace e di un apparecchio avvisatore, il cui suono possa essere udito a distanza.
Ogni velocipede deve inoltre essere provveduto, per tutta la durata della pubblica illuminazione ed in ogni caso in tempo di notte, di un fanale acceso applicato in prossimità della ruota anteriore.
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Fotografia fine 800 notare particolari; Leva freno, campanello, fanale
REGOLAMENTO SUI VELOCIPEDIÂ CAPO I.
Lastra metallica
Art. 3. I velocipedi devono portare in luogo visibile una lastra metallica, sulla quale sia impresso il nome del Comune nel cui ruolo sono inscritti, ed un numero distintivo per ogni velocipede.
Con apposite istruzioni ministeriali saranno determinate le norme relative alle dimensioni della lastra ed al colore di essa per ogni Comune e verrà indicato in parte del velocipede debba essere applicata.
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Lastra metallica in rame "tassa" 1908
REGOLAMENTO SUI VELOCIPEDIÂ CAPO I.
Condotti a mano
Art. 4. Nell'interno dell'abitato, i velocipedi a due ruote destinati a portare più di due persone (triplette, quadruplette, ecc.) devono essere condotti a mano.
Devono pure essere condotti a mano i velocipedi sprovvisti di freno, di apparecchio avvisatore, o di lastra col relativo numero, ovvero mancanti di fanale durante la pubblica illuminazione o in tempo di notte.
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Fotografia velocipede "tripletta"
NORME PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSAÂ
CAPO II.
Riscossione tassa sui velocipedi
Art. 16. La riscossione della tassa annuale sui velocipedi è accertata dai verificatori dei pesi e misure mediante un contrassegno sul tubo anteriore del telaio del velocipede (tubo dello sterzo) consistente in una targhetta metallica, fornita dal Ministero delle finanze, sulla quale è impresso lo stemma reale ed indicato l'anno solare al quale la tassa sin riferisce. La targhetta viene fissata al tubo mediante un pernotto di piombo sulle cui teste sono impressi, per mezzo di apposita tenaglia bollatrice, da una parte il numero dell'ufficio metrico, e dall'altra lo stemma reale.
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Due tipi di sigilli per il fissaggio del targhetta
NORME PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSAÂ
CAPO II.
Riparazioni o rinnovazione
Art. 17. Qualora il contribuente nel corso dell'anno debba, per riparazioni o rinnovazione del tubo anteriore del telaio del velocipede, far sostituire un nuovo contrassegno a quello fissato come all'articolo precedente, potrà ottenere l'applicazione a proprie spese dal verificatore dei pesi e misure, mediante presentazione del certificato suddetto e dell contrassegno preesistente.
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Lastra metallica in rame "tassa" 1910
NORME PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSAÂ
CAPO II.
Grande manifesto
Art. 18. Con apposito manifesto, pubblicato a cura del sindaco, d'accordo col verificatore, sono stabili i giorni, le ore ed il luogo in cui devono essere presentati i velocipedi pel pagamento della tassa, nel termine indicato all'art. 5 della legge.
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Manifesto
Municipio di Reggio nell'Emila 1900
NORME PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSAÂ
CAPO II.
Riscossione tassa velocipedi
Art. 19. La presentazione dei velocipedi e la riscossione della tassa sono fatte di regola presso gli uffici metrici; però, quando le speciali condizioni dei locali non lo consentano, i Municipi, dietro richiesta dei verificatori, devono provvedere i locali adatti.
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Manifesto
Amministrazione Provinciale di Viterbo 1932
Contrassegni per i velocipedi
Dimensioni 35 X 50
NORME PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSAÂ
CAPO II.
Ufficio metrico
Art. 20. I contribuenti non compresi nel ruolo annuale pubblicato dal sindaco devono presentare i velocipedi all'ufficio metrico, unitamente al certificato di denunzia, entro il termine prefisso, e saranno iscritti in appendice al ruolo suddetto secondo l'ordine di presentazione dei velocipedi.
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Fotografia primi 900
NORME PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSAÂ
CAPO II.
Applicazione del contrassegno
Art. 21. I verificatori devono sorvegliare l'applicazione del contrassegno, che sarà eseguita da agenti dipendenti dal Municipio delle finanze, all'uopo distaccati presso gli uffici metrici, pel tempo fissato per la riscossione della tassa dovuta dai contribuenti compresi nel ruolo annuale.
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Lastra metallica in alluminio "tassa" 1916
NORME PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSAÂ
CAPO II.
Trasferimento di residenza
Art. 24. I possessori di velocipedi, i quali, dopo d'aver pagato la tassa annuale, intendano trasferire altrove la loro abituale residenza, devono denunziarli al sindaco del Comune che abbandonano e a quello del Comune in cui fissano la nuova residenza, come se li avessero posti fuori uso rispetto al primo Comune e ne avessero acquistati altri rispetto al secondo. La tassa da essi pagata è però valevole per tutto l'anno solare.
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Fotografia fine 800
NORME PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSAÂ
CAPO II.
Rendiconto
Art. 27. I verificatori metrici devono darsi carico delle targhette loro fornite, e nella prima quindicina di gennaio di ogni anno renderanno conto di quelle applicate, e di quelle sopravanzate.
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Lastra metallica in alluminio 1924
CARTONATO PUBBLICITARIO
Pubblicità 1935
Cartonato pubblicitario per la custodia del scontrino
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Dimensioni cartonato pubblicitario 25 X 35
ACCESSORI
Porta scontino in alluminio
Insieme al bollo veniva rilasciato uno scontrino che doveva essere esibito all'occorrenza. Ecco quindi nascere utili accessori come questo porta scontrino in alluminio da fissare al telaio.
MANIFESTO
Ministro dei Lavori Pubblici
Ciclisti !
Art. 1. del R.D.l. 22 dicembre 1938-XVII, N. 2139 convertito in legge.
Chi non ottempera a queste disposizioni sarà punito a partire dal 10 Agosto 1939-XVII con la pena dell'ammenda da lire 25 (venticinque) a lire 200 (duecento).
Regolamento
Fanale anteriore giallo
Parafango posteriore bianco
Catarifrangente rosso posteriore
Chi non ottempera a queste disposizioni
ammenda da L. 25 a L. 200
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Dimensioni manifesto 50 X 70
AUTORIZZAZIONE
Autorizzazione a servirsi della bicicletta 6-11-1944
Il signor X fu J deve recarsi a Robilante (Cuneo) per la morte del fratello. E' autorizzato a servirsi della bicicletta sul percorso
Demonte - Robilante e ritorno.
Questa autorizzazione è valida per i giorni 6 e 7 novembre ' 44.
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IL COMANDANTE LA PIAZZA
Der Platzkommandant
( S.Ten.Sergio Tuci )
PERMESSO DI CIRCOLAZIONE CON VELOCIPEDE
PREFETTURA DI CUNEO 1945
La circolazione nella zona della provincia di Cuneo determinata dal Capo della Provincia è consentita unicamente per specifiche necessità di lavoro ed è vietata in tutti gli altri casi.
I contravventori incorreranno nelle sanzioni previste dalle leggi generali e quelle di guerra, nella multa fino a lire 3000.
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Il presente permesso deve essere esibito agli organi di vigilanza ed è valido solo se accompagnato dalla carta di identità od altro documento equipollente.
MINSTRO DELLE FINANZE
Tassa sui velocipedi 10 dicembre 1905, N. 582.
E' stato disposto che col giorno 20 maggio volgente incomincerà presso gli Uffici del registro la vendita ai Comuni delle targhette da L. 10 e da L.15 pel pagamento delle tasse dovute per l'anno 1906
Con lo stesso decreto è stato stabilito che dal 10 giugno p.v. i velocipedi soggetti a tassa, in circolazione sprovvisti di targhetta una sanzione, nella misura cioè del doppio della tassa dovuta, vale a dire di L. 20 per i velocipedi ad un posto e di L. 30 per quelli a più di un posto, oltre l'obbligo del pagamento delle tasse normali di L. 10 o L.15 rispettivamente qualora intendano di proseguire a circolare.
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Libretto Tassa sui velocipedi
Roma, addi 8 maggio1906
MINISTRO DELLE FINANZE
Tassa sui velocipedi - Targhette pel 1907
Le targhette per velocipedi ad una persona, rappresentanti la tassa di lire 10, portano le stesse indicazioni della targhetta dell'anno in corso, ma sono invece di ottone naturale e ne è stato radicalmente cangiato il sistema di chiusura, poichè mentre prima si assicurava la targhetta a mezzo della laminetta di ottone separatamente fornita dall'Amministrazione, ora la targhetta piò chiudersi ed aprirsi a mezzo di un galletto girevole. Le targhette Le targhette per velocipedi a più persone e rappresentanti la tassa di lire 15 sono in ottone nichelato, ed hanno l'aspetto dell'argento opaco. Portano in basso due bolli di garanzia invece di uno. E per farsi che possa lasciar traccia della sua applicazione, ogni targhetta è stata munita di due appendici: una presso la quale s'imperna il galletto, con una fessura in senso verticale, nella quale si fa passare l'altra, che viene assicurata con un bollo di chiusura assai sporgente a maschio e femmina: il maschio portante la leggenda << Tassa velocipedi 1907>> e la femmina l'incisione dello stemma Reale.
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Libretto regolamento targhette
Roma, 17 ottobre1906
ULTIMI ESEMPI DI CONTRASSEGNI
1935 e 1938
Già a partire dalla fine degli anni 30 la tassa di circolazione per le biciclette venne abrogata mentre si continuò a pagare sui veicoli a motore come accade ai giorni nostri.
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La tassa sui velocipedi venne riscossa per circa 40 anni, dal 1897 fino al 1938. Questa tassazione, oltre a fornire entrate economiche al giovane Regno d'Italia, ci restituisce anche i primi numeri del fenomeno "cavallo di ferro". Nel 1898 in Italia circolano circa 185.000 velocipedi su una popolazione di 32 milioni di abitanti.